Statuto della “ Associazione Alumni della Rotary Foundation D. 2060”
Art.1 . L’”Associazione Alumni della Rotary Foundation del D 2060”, ora “Associazione Alumni Rotary D. 2060”, è una libera associazione, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro e di durata illimitata. Essa aderisce alla “Global Alliance of Rotary Foundation Alumni” in armonia con gli ideali e gli scopi del Rotary e della Rotary Foundation. In accordo con le norme del Rotary International l’anno sociale inizia il 1°luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo.Essa ha sede presso la Segreteria Distrettuale del D.2060 pro tempore, per l’anno 2007-08 sita in
via Buonarroti 235 a Padova. Essa, nel seguito, sarà denominata “Associazione”.
Art. 2 L’Associazione si propone di.
a) stabilire e mantenere relazioni fra i soci, promuovere iniziative in loro favore e svolgere
attività culturali;
b) promuovere l’interessamento dei soci alla vita dei Rotary Club e della Rotary Foundation e
tutte le forme di collaborazione ritenute comunemente opportune;
c) collaborare con i Rotaract Club, con i borsisti della Rotary Foundation e con i potenziali borsisti, compiendo opera di conoscenza, promozione, cooperazione, assistenza;
d) rappresentare il punto di vista dei Soci nei confronti del Rotary e della Rotary Foundation
Art. 3 Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione provvede, fra l’altro a:
a) tenere un archivio di tutti gli ex-borsisti, di ex-rotaractiani e di ex-rylisti, con il consenso degli interessati e nel rispetto delle
norme sulla privacy;
b) informare i soci sull’attività dell’Associazione e del Rotary International;
c) promuovere incontri fra i soci;
d) partecipare a incontri e manifestazioni di particolare interesse culturale;
e) stabilire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, in particolare con le similari
Associazioni Alumni Rotary in Italia e nel mondo.
f) stabilire una eventuale quota associativa annuale.
Art. 4 Hanno diritto ad essere soci ordinari tutti coloro che hanno partecipato ad una borsa della Rotary Foundation o ad un GSE (Scambio di Gruppi di Studio), che siano stati soci di un Club Rotaract o che abbiano partecipato ad un Ryla o Rypen secondo le disposizioni del R.I. e della sua Fondazione e richiedano per iscritto di farne parte.
Il Consiglio può nominare soci sostenitori e soci onorari per un massimo di tre anni, rinnovabili.
Sono soci sostenitori persone fisiche ed enti che contribuiscono, nella misura che sarà annualmente
determinata dal Consiglio, al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione.
Sono soci onorari tutti coloro, persone fisiche ed enti, che si siano resi benemeriti verso
l’Associazione, il Rotary o il Paese.
Le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate per iscritto prima della scadenza
dell’anno sociale.
Art. 5 Gli organi dell’Associazione sono.
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio
Art. 6 Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci, di seguito denominata Assemblea, rappresenta tutti gli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché
assenti o dissenzienti.
L’Assemblea si riunisce in prima o, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria sarà indetta non oltre il mese di ottobre di ciascuna annata.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio lo riterrà opportuno.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci ordinari in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale ed i soci sostenitori che avranno versato il contributo annualmente fissato dal consiglio. Sono invitati, senza diritto di voto ed in qualità di ospiti, il Governatore del D.2060, il Presidente della Sottocommissione distrettuale Alumni, il Presidente della Commissione distrettuale della Fondazione Rotary, il Coordinatore regionale di zona Alumni (RFAC) ed il Rappresentante Distrettuale del Rotaract.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese in prima convocazione
a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione
la deliberazioni saranno valide con la maggioranza degli associati presenti (art. 21 Codice Civile).
All’Assemblea ordinaria dovranno essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio sull’andamento economico e culturale dell’associazione;
b) il rendiconto economico e finanziario dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo ed il
bilancio preventivo dei 12 mesi dell’anno successivo.
c) la nomina del Presidente e dei Consiglieri.
d) ogni eventuale altro argomento proposto dal Consiglio o dai Soci secondo un ordine del
giorno che dovrà venire comunicato a tutti i soci in occasione della convocazione.
Art. 7 Consiglio
Il Consiglio delibera sulle attività dell’Associazione per l’attuazione degli scopi sociali ed è
costituito dal Presidente e da 6 Consiglieri. Il Consiglio elegge ogni anno fra i suoi componenti un
Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere. Dei Consiglieri fa parte, di diritto, il Presidente uscente.
I Consiglieri restano in carica un anno e sono rieleggibili. Presidente, Vicepresidente ed il
Segretario-Tesoriere sono rieleggibili per ulteriori due anni.
Se uno o più Consiglieri cessano dalla carica prima della fine del mandato, il Consiglio provvede
alla sostituzione mediante cooptazione.
Art. 8 Presidente
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione con firma libera e facoltà di
dare procure, viene eletto fra i soci ordinari e rimane in carica un anno.
Se cessa dalla sua carica prima della scadenza, gli succede il Vicepresidente che lo sostituisce in
ogni caso di sua mancanza. In assenza anche del Vicepresidente, viene eletto un “Presidente
supplente” fra i componenti del Consiglio.
Art. 9 Segretario-Tesoriere
Egli tiene un elenco aggiornato dei Soci e si fa carico, sotto la direzione del Presidente e del
Consiglio, dell’espletamento degli adempimenti di ogni riunione, del disbrigo della corrispondenza,
delle comunicazioni relative alle riunioni ed è responsabile del buon andamento economico
dell’associazione, provvedendo ad incassi e a pagamenti, mantenendo di tutto la relativa
documentazione. Egli resta in carica un anno. La sua funzione, in sua assenza, può essere svolta da
un altro Socio, appositamente delegato dal Consiglio.
Art.10 Delibere
Tutte le delibere di Consiglio ed Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 11 Patrimonio sociale
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote annuali dei soci ordinari e i contributi dei soci sostenitori;
b) qualsiasi altro contributo di soci e non soci, del Distretto 2060, di associazioni, enti o
società, come anche da lasciti, donazioni ed altre liberalità.
L’ammontare delle quote è fissato dal Consiglio; esse sono destinate al raggiungimento degli scopi
sociali. Per il primo anno di attività non viene fissata alcuna quota annuale.
In relazione alla disponibilità di fondi, il Consiglio ha la facoltà di elargire donazioni alla Rotary
Foundation, tramite il Distretto 2060.
Art. 12 Bilanci
L’anno sociale inizia il 1 luglio e chiude al 30 giugno dell’anno successivo ed i rendiconti
amministrativi e finanziari dell’Associazione, nonché il bilancio preventivo, sono sottoposti ogni
anno, entro il mese di ottobre, all’approvazione dell’Assemblea.
Art.13 Modifiche statutarie
Ogni modifica del presente statuto deve essere proposta dal Consiglio ed approvata da
un’Assemblea straordinaria.
Art. 14 Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta su proposta del Consiglio presa con delibera approvata da almeno
2/3 dei suoi componenti ed a seguito di apposita delibera assembleare.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto alla Rotary Foundation
del Rotary International, a meno di diversa destinazione imposta per legge.